domenica 12 luglio 2009

Pensa che lo leggano solo i fessi

Il titolo del post è riferito a 'o comandante clusò, in arte Straker, al secolo Rosario Marcianò da Sanremo.

Sintetizzo: il buffone da strapazzo, noto (?) propugnatore della minchiata denominata "scie chimiche", sul suo sito tankerenemy propaganda, tra le altre idiozie, un fantomatico "comitato tanker enemy", che avrebbe ad oggi 183 iscritti. In questo commento delirante scrive:

Pubblichiamo lo statuto del Comitato Tanker Enemy, così eSSSe e soci potranno evitare di eseguire iscrizioni con false generalità con la scusa di visionare il testo.

Non vogliamo che tra gli iscritti siano presenti degli infami come questi servi del regime.

By Blogger Straker, at 12 luglio, 2009 14:24

Questo è il collegamento all'altrettanto fantomatico statuto di 'sto randazzo.

Bene, il tizio sanremese evidentemente pensa che si sia tutti coglioni. Nulla di male, per la carità, in fondo il nostro presidente del consiglio pensa la stessa cosa e agisce di conseguenza, in fondo è da lustri che si pregia di tali e tante invenzioni che neanche Marconi o Tesla, eppoi, se la maggioranza relativa degl'italiani vota per lui e i partiti che compongono la coalizione che lo sostiene, un motivo ci sarà. Ma lasciamo perdere le cose serie, e torniamo alle minchiate, mi scuso per la divagazione.

Allora. Wikipedia sarà quel che sarà, ma, quando tratta certe materie (diritto) è abbastanza attendibile. Cominciamo dall'inizio.

Questa è la definizione di comitato, secondo il diritto vigente in Italia. Qualche estratto:

"Nell'ordinamento italiano un comitato è un ente che persegue uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarlo. Esempi sono i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. La disciplina è contenuta negli articoli da 39 a 42 del Codice civile."

Andiamo a leggere gli articoli da 39 a 42 del codice civile:

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (1292 e seguenti) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente (1292 e seguenti) delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente ( 36, 1387, Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione (31, 32).

Bene. Anzi, male. NESSUNO degli articoli citati calza col fantomatico comitato dall'ancor più fantomatico statuto. Che non è nemmeno uno statuto, ma un "verbale di assemblea" tra 3 (tre) persone (si fa per dire): 'o comandante clusò, 'o professore di 'sto randazzo e un terzo non identificato.

Proviamo a vedere se il comitato di 'sto randazzo può rientrare tra le associazioni (riconosciute o no). Sempre da wikipedia:

(...)Associazioni non riconosciute

In questa categoria rientrano la maggior parte delle associazioni, considerati gli oneri che comporta il riconoscimento. Si tratta di organismi che godono di una capacità giuridica oggi piena (in passato non potevano acquistare per donazione o successione) ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di personalità giuridica, le cui responsabilità in sede civile, amministrative, penale ed economico-finanziarie ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, anche se non sono iscritti.

Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto agli associati, dotati di patrimonio (eventuale) che prende il nome di fondo comune. Gli articoli di riferimento del Codice civile sono il 36, 37, 38 CC nonché le indicazioni previste dalla L.266/91 recante disposizione per le organizzazioni di volontariato, o i disposti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460 che introduce la categoria di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). Per ovviare all'esiguità dei disposti normativi in materia, il Legislatore attribuisce agli "accordi degli associati" la definizione dell'ordinamento interno.

Associazioni riconosciute

Sono quelle associazioni con personalità giuridica, vale a dire quegli organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta. L'acquisizione della personalità giuridica implica l'acquisizione della piena autonomia dell'organismo rispetto agli associati sia nei confronti degli associati stessi, che di terzi estranei. La domanda di riconoscimento dev'essere presentata all'autorità competente (definite dal DPR 10 febbraio 2000, n.361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto").

Anche qui non ci siamo.

Per farla breve: comandante clusò, SMETTILA DI PRENDERE IN GIRO LA GENTE.

2 commenti:

  1. destinazione dei fondi per lo scopo annunziato?

    ahi ahi ahi ahia'!

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  2. Ma a discolpa c'è l'incapacità di intendere e di volere.
    Anzi di volere no perchè lui vuole campare sulla stupidità degli altri e per il momento ci riesce.

    RispondiElimina

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